NUOVO STATUTO PER CICLOCITTA’

Ciclocittà è una delle molte associazioni chiamate dalla riforma del Terzo Settore ad adeguare il proprio Statuto. Qui sotto riportiamo una spiegazione per sommi capi di questa riforma.

Alleghiamo   QUI   la Bozza dello Statuto che i soci sono chiamati ad approvare nell’Assemblea Straordinaria convocata  presso Calipolis (Fagnano Olona, via C.Colombo 80) una interessante struttura ricreativa gestita dall’associazione culturale e ambientalista dei Calimali che ringraziamo per l’ospitalità.  La convocazione (in seconda) è per sabato 8 giugno alle 10:45.  

Il luogo prescelto ci permetterà un picnic, sperando nel meteo favorevole, ed un piacevole incontro tra vecchi e nuovi soci, formale soltanto per la parte assembleare. Inoltre dovrebbe agevolare la presenza dei sempre più numerosi soci del sud della provincia.  Da Varese un gruppo di soci partirà in bici alle 9:00 dalla sede di Via Rainoldi (raggiunta Castiglione Olona, è tutta ciclabile lungo il fiume sino a Calipolis).

Al momento FIAB ha due associazioni affiliate in Provincia di Varese: a Cardano al Campo e a Varese con le sue sezioni di Ispra, Saronno, Gallarate.

Riforma del terzo settore in due parole

Scopo  della Riforma è quello di regolamentare tramite una unica normativa quelle realtà che fino ad oggi erano disciplinate da particolari leggi (ad es. la L. 266/1991 sulle Organizzazioni di Volontariato, la L. 381/1991 sulle cooperative sociali, la l. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale ecc.). Il D.lgs. 117/2017 ha definito anche l’inizio di un periodo transitorio in attesa della completa attuazione delle sue disposizioni e dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), legato alla promulgazione di una serie di decreti ministeriali attuativi. Ci troviamo ancora sospesi tra la previgente disciplina e la completa attuazione della riforma, ma nel dicembre 2018 è stata emanata una circolare ministeriale contenente precisazioni utili a chiarire cosa dovranno contenere gli statuti degli ETS (più specificamente APS, ODV e ONLUS) e le modalità di approvazione delle relative modifiche, in ordine di adeguare la documentazione secondo le previsioni del nuovo Codice del Terzo Settore. La Regione Lombardia ha emanato di conseguenza una normativa secondaria e i C.S.V. (Centri Servizi per il Volontariato) si occupano di aiutare le associazioni sul territorio.

Con riferimento all’art. 5 del D.lgs. 117/2017, si definiscono ETS tutti quegli enti che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale sono da esplicitare nello e statuto, scegliendo tra le 25 categorie elencate dallo stesso art. 5),.La novità principale consiste nella possibilità per gli ETS di praticare anche attività diverse (come definite all’articolo 6) nonché di reperire i fondi (articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita di beni e servizi. In altre parole, la riforma ha previsto un’importante apertura per gli ETS anche, per esempio, alle attività commerciali, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Requisito unico per l’acquisizione della qualifica di ETS sarà l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts).

É per questo motivo che le APS e ODV che intendono continuare ad avvalersi di questa denominazione, facendosi carico dei relativi oneri e onori, sono chiamate all’adeguamento di alcuni aspetti statutari.  Il termine per l’adeguamento è il 2 agosto 2019.

In linea generale i nuovi statuti delle ODV e APS dovranno contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:

1) Attività di interesse generale: lo statuto di un Ets deve contenere obbligatoriamente l’elenco con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1. Per maggiore chiarezza, è utile riportare ulteriori dettagli sui contenuti delle attività stesse.

2) Attività diverse. Se un Ets vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali (che saranno definite da un apposito decreto attuativo) lo deve obbligatoriamente indicare nell’atto costitutivo o nello statuto, senza necessariamente riportare l’elenco specifico.

3) Destinazione del patrimonio e devoluzione in caso di estinzione o scioglimento. Lo statuto deve indicare l’eventuale destinazione ad altri Ets e quale organo dell’ente può operare questa scelta.

4) Denominazione sociale. La sigla Ets dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello statuto. Nei casi di qualifiche specifiche, prevale l’utilizzo di quest’ultime (quindi in caso di ODV e APS, l’utilizzo dei relativi acronimi è prioritario rispetto a quello di ETS).

5) Diritto di esaminare i libri sociali. Deve essere previsto il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

6) Volontariato. Le disposizioni relative all’articolo 17 del codice del terzo settore, sono tutte già efficaci. Gli enti che si avvalgono della presenza di volontari, devono adeguare eventuali incongruenze nei propri statuti.

7) Organo di amministrazione. Lo statuto deve contenere obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (se collegiale): queste modifiche, quindi, si possono adottare con procedura semplificata.

Quelle appena elencate sono le principali elementi che dovranno contenere i nuovi statuti di quelle organizzazioni che vorranno fregiarsi del titolo di ETS, godendo così delle relative prerogative.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

La disciplina delle APS è negli articoli 35 e 36. Per ciò che concerne la composizione anche le APS devono essere costituite da associazioni, riconosciute o non riconosciute, formate da almeno 7 soci persone fisiche o 3 APS. Anche nel caso delle APS le attività di carattere generale (art. 5) e diverse (art. 6) possono essere rivolte ai propri associati, familiari o terzi: in questo caso, a differenza delle ODV, possono essere svolte senza alcun limite di prevalenza nei confronti dei soggetti terzi. Ciò significa che potrebbero essere svolte solo e unicamente nei confronti dei propri soci.

Sul piano della retribuzione dei lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) la normativa segna continuità con quanto previsto per le ODV. A differenza di queste, tuttavia, è prevista la possibilità di retribuire anche i soci. Rimane comunque il limite della prevalenza del lavoro volontario: per le APS il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% del numero di volontari (quindi non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari) o al 5% del numero dei soci (quindi non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

Sempre presente l’obbligo di utilizzare la denominazione “associazione di promozione sociale” o “APS” per rendere riconoscibile la propria natura speciale (con previsione di sanzioni per chi abusa della denominazione).

Infine, anche per le APS è prevista la possibilità di svolgere attività “commerciale diversa” avvalendosi di un regime fiscale forfettario definito dagli artt. 85 e 86 del Codice.

l’adeguamento alla disciplina della riforma comporta due aspetti: da una parte l’assoggettamento a una disciplina fiscale di favore, dall’altra   l’obbligo di attenersi a obblighi di rendicontazione più stringenti, come ad esempio il deposito dei rendiconti e dei bilanci entro 30 giorni dall’approvazione, nonchè la tenuta dei rendiconti finanziari, dei bilanci e dei libri sociali.

D’altronde, in attuazione dei principi cardine che regolano l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, la riforma prevede un coinvolgimento sempre maggiore degli ETS “attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento” (art. 54) “finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”. A fine di realizzare quanto proposto, le amministrazioni pubbliche “possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56).

Detto in altre parole, il grande vantaggio della qualifica di ETS consiste nella possibilità di collaborare con le pubbliche amministrazioni, nonché di partecipare a bandi pubblici, in virtù delle garanzie di trasparenza che il RUNTS aspira a garantire.